Diritto Bancario e degli Intermediari Finanziari

Lo Studio legale e tributario Apolloni vanta una ventennale e comprovata esperienza in ogni tema e problematica che possa sorgere nel rapporto tra cliente e banca.

Lo Studio ha prestato il proprio patrocinio in centinaia di contenziosi, con esito positivo, derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento, aventi ad oggetto cause relative al default dei bonds, quali ad esempio Argentina, Cirio, Parmalat, Giacomelli, Lehman Brother, polizze index linked e anche in tema di anatocismo.

In particolar modo l’Avv. Apolloni ha ottenuto, nel 2005, dal Tribunale di Città di Castello, la prima ordinanza emessa da un Tribunale umbro e la seconda da un Tribunale italiano, ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 5/2003, con la quale il cliente è riuscito in appena 3 mesi dall’inizio del contenzioso a recuperare le somme perse negli investimenti in obbligazioni argentine.

Lo Studio si è occupato e si occupa di cause inerenti promotori finanziari che si sono appropriati indebitamente delle somme dei clienti. Nel 2012, inoltre, dinanzi al Tribunale di Roma, lo Studio ha ottenuto una delle prime sentenze italiane favorevoli in materia di polizze index linked con sottostanti titoli Lehman.

La struttura ha maturato inoltre una particolare specializzazione in materia di contratti derivati, ottenendo nel 2011 la prima sentenza emessa da un tribunale umbro a favore di un Ente locale che ha stabilito la nullità del contratto.

L’avv. Apolloni viene spesso intervistato in qualità di esperto della materia da molte testate giornalistiche, tra le quali anche Il Sole 24 Ore.

ANATOCISMO

È ormai noto che gli istituti di credito, nel corso degli anni, hanno applicato l’anatocismo nei contratti di conto corrente e apertura di credito, addebitando a carico dei correntisti consistenti percentuali di interessi non dovuti. Il meccanismo risulta il seguente: gli interessi maturati, in un preciso periodo di riferimento (di norma trimestrale), su una determinata somma di denaro si vanno a sommare, attraverso la c.d. “capitalizzazione”, alla sorte capitale divenendo a loro volta produttivi di interessi rispetto al successivo periodo di riferimento. Questa pratica contrasta con il divieto generale di anatocismo disposto, nel nostro ordinamento, dall’art. 1283 c.c. Con due storiche sentenze del 1999, la Cassazione ha sancito per la prima volta l’illegittimità dell’anatocismo bancario. Dopo tale deciso orientamento giurisprudenziale, il legislatore è andato in soccorso degli istituti di credito, con il decreto legislativo n. 342 c.d. «salva banche», frustrando l’intervento della Corte di Cassazione. Il suddetto decreto ha subito, però, la censura d’incostituzionalità della Corte Costituzionale, con sentenza n. 425 del 2000, poiché attraverso questo intervento legislativo era stata compiuta un’illegittima “sanatoria” di tutte le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari antecedentemente al 2000.

Pertanto, per i contratti stipulati prima del 2000, la clausola sulla capitalizzazione degli interessi è sicuramente nulla per contrasto con l’art. 1283 c.c. e sul punto si è ormai formata una giurisprudenza consolidata, grazie anche e soprattutto a un nuovo intervento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2004, che ha confermato l’orientamento già espresso nel 1999. Per i contratti successivi al 2000, invece, occorre valutare se la banca abbia o meno rispettato le prescrizioni previste dalla delibera CICR adottata il 22 aprile 2000.

Con la nota sentenza n. 24418, del 2 dicembre 2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha inoltre sancito che il termine di prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle somme, illegittimamente addebitate dalle banche a titolo di interessi, decorre a partire dalla data di chiusura del conto corrente. Ciò comporta che i correntisti hanno, ad oggi, la possibilità di recuperare gli importi versati illegittimamente a favore degli istituti di credito anche rispetto a conti correnti risalenti agli anni ‘80. Tanto più che il divieto assoluto di anatocismo è stato definitivamente sancito dall’art. 120 del T.U.B., così come modificato dalla Legge di stabilità n.147 del 27 dicembre 2013.

Nell’ambito dei rapporti bancari è possibile, altresì, instaurare contenziosi per la presenza di usura nei conti correnti, nei mutui e nei contratti di leasing, verificando se sia stato superato il “tasso soglia” d’usura previsto ex lege. In caso di superamento del predetto limite, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la clausola di determinazione degli interessi è nulla e gli stessi non sono dovuti. Ulteriori irregolarità dei contratti bancari possono poi riguardare le commissioni di massimo scoperto, il gioco delle valute, e la non corretta pattuizione degli interessi convenzionali.

Ad oggi, quindi, l’orientamento giurisprudenziale è favorevole ai clienti.

I componenti del dipartimento di diritto bancario vantano una specializzazione nella materia, acquisita patrocinando, negli ultimi 18 anni, centinaia di contenziosi aventi ad oggetto anatocismo e vizi nei contratti bancari, con esito positivo.

Lo studio è a disposizione della clientela per la verifica preliminare della presenza di anomalie finanziarie nei contratti sottoscritti con gli istituti di credito.