Equa Riparazione

Lo studio fornisce consulenza e assistenza in materia di giudizi di “equa riparazione”,
attivabili, in base alla Legge n. 89/2001 (c.d. “Legge Pinto”), al fine di ottenere il risarcimento del danno per l’irragionevole durata del processo di cui sia stato parte.
Il legislatore, recependo le spinte comunitarie, ha cercato di far fronte a uno dei più importanti problemi che attanagliano la giustizia italiana: l’eccessiva durata dei processi.
A tal fine, con la Legge n. 89/2001, è stato introdotto un termine massimo di durata dei procedimenti giudiziari e, di riflesso, il diritto al risarcimento del danno, patrimoniale e non, qualora si verifichi un’eccessiva durata del giudizio.

La durata ragionevole dei processi è di:
-3 anni per il primo grado;
-2 anni per il secondo grado;
-1 anno per il giudizio in Cassazione;
-3 anni per il processo di esecuzione;
-6 anni per le procedure concorsuali;
-4 mesi per il giudizio di equa riparazione ex Legge n. 89/2001.

Superato tale termine il soggetto danneggiato potrà agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno, patrimoniale e non.
“Il processo di equa riparazione può essere attivato in relazione a qualsiasi tipo di processo (civile, penale, amministrativo, lavoro), a prescindere dall’esito della lite ed anche in caso di transazione in corso di causa.”
La domanda si propone mediante ricorso da depositarsi presso la cancelleria della Corte d’Appello competente ai sensi dell’art. 11 c.p.p. (ad esempio, se la causa si è celebrata a Roma, il giudizio di equa riparazione andrà avviato presso la Corte d’Appello di Perugia).
Per ciò che concerne i termini di proposizione, la domanda va proposta entro sei mesi dal passaggio in giudicato del provvedimento che conclude il giudizio di cui si lamenta l’eccessiva durata.
L’istanza volta a ottenere l’equa riparazione, però, può essere depositata anche in corso di causa.
In siffatte ipotesi, si presenterà una prima domanda risarcitoria non appena venga violato il termine di ragionevole durata ed eventualmente si potrà depositare un secondo ricorso per l’ulteriore lasso di tempo intercorso tra la proposizione della prima richiesta e la conclusione del giudizio.
Il giudizio ex Legge Pinto deve concludersi entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso, termine purtroppo mai rispettato.
Qualora la Corte d’Appello competente ritardi nella conclusione del giudizio, potrà proporsi un’ulteriore istanza risarcitoria anche per la irragionevole durata del processo di equa riparazione.
Le Corti italiane, generalmente liquidano una somma di circa € 1.000,00 – 1.500,00 per ogni anno di eccessiva durata. Tale cifra può aumentare sino a circa € 2.000,00 in presenza di particolari circostanze (ad esempio in tema di diritto di famiglia, stato delle persone, pensioni, cause di lavoro o che concernano la vita o la salute).