Il Tribunale di Varese rigetta la domanda di controparte di condanna al pagamento della somma erogata a titolo di finanziamento ad un terzo resosi irreperibile, ritenendo non sussistente la responsabilità della Banca per il fatto di un soggetto qualificatosi come dipendente della stessa in presenza di produzione documentale idonea a provare l’inesistenza del rapporto di dipendenza lavorativa.

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