Il Tribunale di Bergamo esclude la responsabilità dell’istituto di credito ritenendo, in accoglimento delle nostre tesi difensive, che la truffa si è potuta perfezionare per colpa del cliente, il quale ha comunicato al truffatore i codici necessari per l’attivazione della carta di credito, disattendendo il tenore dell’sms di alert ricevuto dalla banca.

Sentenza